S T A T U T O
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE
E' costituita, a norma dell'Art. 36 del Codice Civile, un'associazione denominata "LA BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE"
Art. 2 - SEDE SOCIALE
L'associazione ha sede a Milano - Via Teuliè 15 - 20136
Art. 3 - OGGETTO
L'associazione è apartitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di:
- Svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza e coordinamento di attività professionali nel settore sanitario, psicologico, sociale, pedagogico, culturale e scientifico;
- Organizzare in proprio o partecipare a manifestazioni, seminari, corsi relativi ai settore di cui sopra, rivolti a bambini, adolescenti, adulti;
- Produrre in proprio materiale didattico e divulgativo con realizzazione di audiovisivi, opuscoli e prodotti multimediali e tutto ciò annesso, promuovere attività di editoria, ricerca e documentazione di qualsiasi argomento, fornendo anche consulenza e assistenza qualificata;
- Allestire mezzi e strumenti tecnici idonei alla fornitura e alla prestazione di servizi: (per l'attuazione e il compimento degli scopi sociali, potrà eseguire o far eseguire studi ed elaborazioni per lo svolgimento più completo delle attività);
- Promuovere studi ed iniziative di collaborazioni professionali, tecniche, economiche, scientifiche, culturali e turistici in altri Stati, con finalità di progetti di sviluppo economico sociale;
- Promuovere, organizzare e gestire fiere, congressi, mostre, convegni, iniziative culturali, sociali, scientifiche e professionali, manifestazioni sportive e spettacoli, attività ricreative e del tempo libero mediante l'esercizio e la conduzione di strutture idonee, ivi funzionale l'offerta formativa;
- Collaborare con altre associazioni aventi qualità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- Stipulare accordi con Ministeri, Regioni, Enti Locali, Istituzioni scolastiche e Universitarie.
Art. 4 - DURATA
La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere anticipata o programmata con delibera dell'assemblea.
Art. 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è formato dalla quote dei soci, da tutti i beni mobili che diverranno di proprietà dell'associazione (sovvenzioni, donazioni, lasciti, contributi di enti pubblici e privati).
Art. 6 - BILANCIO E RESIDUO DI GESTIONE
L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2009. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto il bilancio consuntivo dal Consiglio di Amministrazione. Vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, residui di gestione, entrate di qualsivoglia genere, fondi di riserva o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'associazione sono:
a. L'assemblea dei soci
b. Il consiglio direttivo
c. Il presidente
d. Il vice-presidente
e. Il segretario
f. Il tesoriere
g. I revisori dei conti
TITOLO II
I SOCI
Art. 8 - Sono soci le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Art. 9 - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che preferenzialmente, per la loro attività di lavoro o di studio, siano interessate all'associazione stessa, preferibilmente aventi competenze in campo sanitario, giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, il cui intento è l'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle esigenze di tutela dei minori, oltre che soggetti aventi esperienze nel settore socio-educativo e della formazione.
Art. 10 - Il socio che intenda recedere dall'associazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il periodo stabilito, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 11 - La qualità di socio si perde per decesso, estinzione e/o fallimento, dimissioni o per morosità ed indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea.
TITOLO III
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12 - L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da N. fondatori che durerà in carica 3 anni. Alla scadenza dei 3 anni, l'assemblea dei soci eleggerà il nuovo Consiglio direttivo.In caso di dimissioni, revoca o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art. 13 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 14 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno due volte l'anno. Il Consiglio si occupa della gestione amministrativa delle attività dell'associazione. Per la validità delle delibere del Consiglio occorre la presenza di almeno tre quarti dei suoi membri, le delibere sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 15 - Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16 - Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, sono conferite dal Presidente.
Art. 17 - I soci sono convocati in Assemblea del Consiglio almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione o alternativamente mediante affissione presso la sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima. L'assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'Art. 20 del Codice Civile.
Art. 18 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto ciò ad essa demandato per legge o statuto.
Art. 19 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e delle delibere in merito.
Art. 20 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente nomina un proprio segretario. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
Art. 21 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberate con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.
TITOLO IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un massimo di 8 membri. Per la prima volta la loro nomina è effettuata nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte, revoca o dimissioni dei consiglieri, prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 23 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a. Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b. Decide sugli investimenti patrimoniali;
c. Stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d. Delibera sull'ammissione dei soci;
e. Decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
f. Approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
g. Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h. Nomina e revoca dirigenti, funzionari ed impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
i. Conferisce e revoca procedure
Art. 24 - Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 25 - L'assemblea generale nomina ogni 3 (tre) anni tre revisori di conti.
I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferisce all'assemblea generale.
Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.
SCIOGLIMENTO
Art. 26 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico degli associati.
Art. 27 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 21 del Codice Civile dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 28 - In caso di scioglimento dell'associazione per qualsivoglia causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3. comma 190 della Legge N. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 29 - Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione di trasferimenti causa decesso.
Art. 30 -Per le obbligazioni nei confronti degli Enti Pubblici o Privati, conseguenti dal fine statutario dell'associazione, rispondono solidamente ed illimitatamente i componenti del Consiglio.
Art. 31 - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto, valgono le disposizioni di leggi vigenti.
Art. 32 - Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano.